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VerTec Italia s.r.l.

Verifiche Tecniche

Organismo di Ispezione UNI CEI EN ISO/IEC 17020

 

  

 

 

 

 

 

Il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, meglio noto come D.Lgs 81/08 e per tutti gli addetti ai lavori spesso semplicemente il “Testo unico sulla sicurezza” rappresenta ora, il principale riferimento normativo in Italia sulla sicurezza in ambito lavorativo. Il D.Lgs si compone di ben 306 articoli che disciplinano la sicurezza sul lavoro molto accuratamente.

 

Il D.Lgs. 81/2008 ha mantenuto le disposizioni del D.P.R. 462/01 in materia di “verifiche periodiche”, in particolare:

 

      Art. 86. Verifiche e controlli

1. Ferme restando le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

 

       Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso 

1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740  a 7.014,40 euro per la violazione dell’ articolo 80, comma 2.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione....................

 

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