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VerTec Italia s.r.l.

Verifiche Tecniche

Organismo di Ispezione UNI CEI EN ISO/IEC 17020

 

  

 

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In data 28/02/2020 è stata convertita in Legge (Legge 28 Febbraio 2020 n. 8 - in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51) un'importante modifica al D.P.R. 462/01, introdotta il 31/12/2019 con il Decreto Legge cosiddetto “Milleproroghe 2020” (DL 162/2019 -GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019) recante

       "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".

In particolare, l’Articolo 36 “Informatizzazione INAIL del DL162/2019 inserisce, dopo l’articolo 7 del citato D.P.R. 462/01, l’art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe), portando importanti novità nell’ambito delle verifiche degli impianti elettrici effettuate dagli Organismi Abilitati:

1.     Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche

2.     Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.

3.     Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4.     Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

In sintesi:

  • L’INAIL ha predisposto un sistema informatico per la raccolta dei dati relativi alle verifiche di cui al DPR 462/01 tramite il quale i datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell’Organismo cui hanno affidato la verifica attraverso l'applicativo web CIVA
  • L'Organismo incaricato della verifica dovrà versare una percentuale del 5%Tariffario unico ISPESL

 

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO IL PORTALE CIVA

L’accesso al sistema CIVA può essere effettuato dai legali rappresentanti o loro delegati (consulente per le attrezzature e impianti, installatore, ecc.) e consente di comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo Abilitato incaricato di eseguire le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra, per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione.

          La comunicazione non può essere fatta dall’Organismo Abilitato in quanto svolge funzioni di verifica di terza parte!

La procedura consiste nella compilazione di varie sezioni riguardanti l’impianto, la documentazione tecnica e l’Organismo Abilitato selezionando nel menù la voce “Comunicazione organismo abilitato (art.7 bis DPR 462/01)”.

Riteniamo utile segnalare una precisazione importante: la presentazione della domanda è subordinata al possesso della matricola dell’impianto.

Questo cosa comporta?

  • PER GLI IMPIANTI CON MATRICOLA ma non censiti sul CIVA: l’utente deve, come prima cosa, richiedere il censimento dell’impianto attraverso il servizio “Denuncia Impianto Non Censito”
  • PER GLI IMPIANTI CON MATRICOLA di cui il datore di lavoro non è a conoscenza: l’utente deve presentare preliminarmente una domanda per effettuare la ricerca della matricola ignota (servizio di Richiedi Matricola per Impianti Denunciati)
  • PER GLI IMPIANTI SENZA MATRICOLA situati in un luogo con pericolo di esplosione: l’utente deve effettuare prima una richiesta di matricola (servizio di Richiedi matricola per impianti in luogo con pericolo di esplosione)
  • PER GLI IMPIANTI SENZA MATRICOLA situati in un luogo di lavoro ordinario: l’utente deve effettuare preliminarmente una richiesta di matricola.

 

Clicca qui per accedere al portale CIVA dell’INAIL

 

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