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VerTec Italia s.r.l.

Verifiche Tecniche

Organismo di Ispezione UNI CEI EN ISO/IEC 17020

 

  

 

 

 

 

Gazzetta Ufficiale N. 6 del 08 Gennaio 2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462 

(Testo aggiornato alle modifiche introdotte dalla Legge n.8 del 29 Febbraio 2020, Gazzetta Ufficiale n.51 del 29 Febbraio 2020 S.O. n.10)

 

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi″. 

Con l'entrata in vigore del DPR 462 si è stabilito che laverifica dell'impianto di terra, potessero essere svolte non solo dalle ASL o ARPA ma anche da Organismi ispettivi abilitati dal Ministero dello sviluppo Economico  come la VerTec Italia Srl , e da ASL e ARPA.

 

PERIODICITA' DELLE VERIFICHE

Qualsiasi datore di lavoro ha l'obbligo di far effettuare le verifiche periodiche o straordinarie dell’impianto di messa a terra della propria attività da parte di un Organismo di ispezione abilitato.

La periodicita' delle verifiche dipende dal tipo d'impianto elettrico a servizio dell'attività lavorativa (Artt. 4 e 6  D.P.R. 462/01):

Le verifiche devono essere eseguite ogni due anni per i seguenti impianti:

  • Nei cantieri (se operativi da un periodo prossimo o superiore ai 24 mesi)
  • Nei luoghi a maggior rischio di incendio (tutte le altre attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco)
  • In locali adibiti ad uso medico e similari in cui si faccia uso di apparecchi elettromedicali 
  • In luoghi con pericolo di esplosione 

Le verifiche devono essere eseguite ogni cinque anni per i seguenti impianti:

  • In tutti i restanti luoghi di lavoro

 

VERIFICHE STRAORDINARIE

Le verifiche straordinarie possono essere richieste agli Organismi di Ispezione come la VerTec Italia e devono essere effettuate nei casi di (Art. 7 D.P.R. 462/01):

  • Modifica sostanziale dell’impianto 
  • Esito negativo della prima verifica 
  • Richiesta del Datore di Lavoro

 

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Sanzioni per inosservanza

Considerato che l'obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione di tali verifiche è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte dell’ispettorato del lavoro, ASL ed altre autorità di vigilanza in sede di controllo.

Il datore di lavoro deve essere pertanto in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione del suddetto controllo e in caso di inadempienza sugli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01, il datore di lavoro va incontro a sanzioni che vanno dal pagamento di ammende (art. 87 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) fino all'arresto (art. 87 commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

 

 

 

 

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